Regolamento Covid 19

  • Non è consentito l’accesso nei centri Klab a chi presenta sintomi influenzali.
  • Prima di accedere nei centri è obbligatoria la misurazione della temperatura mediante termoscanner. L’accesso non è consentito alle persone con una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Obbligatorio indossare la mascherina (coprendo naso e bocca).
  • Obbligatoria la verifica della certificazione verde (Green Pass) dal personale Klab.
  • Non è consentito l’accesso ai soggetti in quarantena.
  • Se si dovessero verificare sintomi influenzali durante la permanenza all’interno dei centri è obbligatorio interrompere immediatamente le attività e informare il personale Klab.
  • All’interno dei centri Klab è vietata ogni forma di assembramento.
  • È obbligatorio seguire la segnaletica nelle sale attrezzi, sale corsi e spa.

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass rafforzato, ovvero la certificazione verde attestante:

a)  l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 interviene nei seguenti punti:

  • Art. 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b), c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca, entra in vigore dal 29 novembre 2021;
  • Art. 6, comma 1:in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione verde di tipo a), b) e c-bis).

Pertanto, l’attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:

  • In base all’art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
  • In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
    • in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata” è prevista:
      • – apertura degli impianti sciistici nel rispetto della disciplina della zona bianca;
      • – possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;
      • – possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
      • – possibilità di svolgere attività sportive;
      • – possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.

La prenotazione corsi è obbligatoria. 

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